Aggiornamenti ENAC 2025: cosa cambia per gli aeromodellisti
Pubblicato in Normative ENAC/EASA · Mercoledì 10 Dic 2025 · 3:15
Novità regolamentari e impatto sulle operazioni in campo e fuori campo.
Estratto da Regolamento ENAC
SEZIONE VII
Aeromodelli
Art. 35
Generalità
1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in
modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio
aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza a tutti.
2. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali
autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.
3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se:
a) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:
1) massa operativa al decollo minore di 25 kg;
2) massima superficie alare di 500 dm ;
3) massimo carico alare di 250 g/dm ;
4) massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm ; o massima potenza totale
dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250
N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
5) a volo libero o a volo circolare vincolato;
6) aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per ibruciatori non superiore a 5 kg; e
b) l’attività rispetta i seguenti requisiti:
1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con
l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad
un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone nonpopolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioniRegolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 34 di 35
3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km
dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita
una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
4) al di fuori dei CTR;
5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.
4. Nel caso non siano soddisfatti uno o più criteri del precedente comma 3, le attività degli
aeromodelli devono svolgersi all’interno delle aree istituite dall’ENAC per le attività
aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati. Permane l’obbligo
dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato
dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL.
Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al
comma 3a, l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di
aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
5. In presenza di traffico interferente di altro utilizzatore dello spazio aereo, l’aeromodello non
ha diritto di precedenza e deve essere portato ad una altezza di sicurezza tale da noninterferire con l’altro aeromobile.
6. L’aeromodellista deve rispettare le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni
locali competenti.
7. Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati
dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.
8. Le manifestazioni aeromodellistiche e l’esercizio degli aeromodelli nel corso delle
manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni
emesse dall’Aero Club d’Italia.
9. Non rientrano nelle prescrizioni del presente Regolamento, gli aeromodelli a volo libero
classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli utilizzati
in luoghi chiusi, “spazio indoor”.
