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Aggiornamenti ENAC 2025: cosa cambia per gli aeromodellisti

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Aggiornamenti ENAC 2025: cosa cambia per gli aeromodellisti

Gruppo Aeromodellistico Nuova Waco ASD – Sezione Aeromodellistica Aero Club S.S. Lazio
Pubblicato in Normative ENAC/EASA · Mercoledì 10 Dic 2025 · Tempo di lettura 3:15
Documento normativo EASA evidenziato su scrivania
Novità regolamentari e impatto sulle operazioni in campo e fuori campo.
Estratto da Regolamento ENAC

       SEZIONE VII
Aeromodelli

                                                                  Art. 35  
Generalità  

1.    L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in
  modo  da  non  arrecare  rischi  a  persone  o  beni  a  terra  e  ad  altri  utilizzatori  dello  spazio  
  aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza a tutti.

2.    L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali  
   autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.

3.    Non è richiesta riserva di spazio aereo se:

     a)    gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:
1)    massa operativa al decollo minore di 25 kg;  
2)    massima superficie alare di 500 dm ;
3)    massimo carico alare di 250 g/dm ;
4)    massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm ; o massima potenza totale  
   dei motori elettrici  15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250  
   N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
5)    a volo libero o a volo circolare vincolato;
6)    aerostati  ad  aria  calda  con  peso  totale  del  contenitore  di  gas  trasportato  per  i
      bruciatori non superiore a 5 kg; e

     b)    l’attività rispetta i seguenti requisiti:  
        1)  sia effettuata di giorno e  l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con
        l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
        2) sia  effettuata  in  aree  opportunamente  selezionate  dall’aeromodellista,  fino  ad  
        un’altezza massima di 70 m AGL  entro un  raggio massimo di 200 m,  in zone  non
        popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni

                                                   Regolamento  

                                                                                                              
                    MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO                                            Ed. 2           pag. 34 di 35  
            
                                                                                                              
 

            3) al  di  fuori  dell’ATZ  di  un  aeroporto,  oppure  ad  una  distanza  superiore  a  5  Km  
           dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche  pubblicate),  laddove non sia istituita
           una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;

           4) al di fuori dei CTR;  

            5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.   

4.    Nel caso non siano soddisfatti  uno  o più  criteri  del precedente  comma  3, le  attività  degli  
aeromodelli  devono  svolgersi   all’interno   delle   aree  istituite  dall’ENAC  per   le  attività
aeromodellistiche   oppure,   in  alternativa,   in  spazi   aerei  segregati.   Permane  l’obbligo
dell’attestato  di  aeromodellista  con  abilitazione  al  pilotaggio  di   aeromodelli  rilasciato
dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL.
Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al
comma 3a, l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di
aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia.

5.     In presenza di traffico interferente di altro utilizzatore dello spazio aereo, l’aeromodello non  
ha  diritto  di  precedenza  e  deve  essere  portato  ad  una  altezza  di  sicurezza  tale  da  non
interferire con l’altro aeromobile.

6.    L’aeromodellista  deve  rispettare  le  eventuali  disposizioni  emesse  dalle  amministrazioni  
locali competenti.

7.    Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati  
dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.

8.    Le   manifestazioni   aeromodellistiche   e   l’esercizio   degli   aeromodelli   nel   corso   delle  
manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni
emesse dall’Aero Club d’Italia.

9.    Non  rientrano  nelle  prescrizioni  del  presente  Regolamento,  gli  aeromodelli  a  volo  libero  
classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli  utilizzati
in luoghi chiusi, “spazio indoor”.

 



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